'Garanzie difensive e attivita' dell'avvocato difensore nel procedimento disciplinare'

Garanzie difensive e attivita' dell'avvocato difensore nel procedimento disciplinare (Formazione Avvocati)

Corso accreditato dal a ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE

  • Crediti Formativi: 1
  • Durata Lezione (min) : 60
  • Durata Iscrizione : 120 giorni
  • Accreditato il :
  • Corso per : Formazione Avvocati

Natura e carattere amministrativo del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina: l'Ordinamento professionale, incidendo le decisioni sullo status dell'Avvocato, pur essendo il procedimento ispirato ai principi costituzionali dell'art. 97 Cost., ha predisposto regole, normative e regolamentari, che assicurino garanzie difensive, in principal modo la terzietà e l'imparzialità, per le peculiarità proprie del procedimento che si connota per l'accertamento di una responsabilità “speciale”.

Non esiste il diritto né l'obbligo della difesa tecnica, essendo gli incolpati, anche per le loro qualità e competenze professionali, “legittimati” alla autodifesa, pur essendo consentita la nomina di difensore.

Il diritto difensivo alla prova, si atteggia secondo le fasi del procedimento: più “affievolito” nella fase preistruttoria e nel corso della istruttoria “sommaria” del Consigliere Istruttore, al quale l'incolpando può chiedere di essere sentito e di far assumere testimoni e produrre documenti; più piena ed effettiva nel corso della istruttoria “formale” che si apre dopo la comunicazione del capo di incolpazione, allorquando è formulato in maniera puntuale l'addebito disciplinare, essendo previsto, anche a pena di nullità l'interrogatorio di “garanzia”, ove richiesto.

La difesa diviene più concreta e incisiva nella fase predibattimentale (con la produzione di documenti e il deposito della lista testimoniale) e dibattimentale, con l'attività difensiva di esame e controesame dei testi eventualmente richiesti ed ammessi.

L'attività difensiva, del difensore o dell'incolpato è completata dalla possibilità di rendere dichiarazioni spontanee e nella discussione finale, con le richieste da sottoporre alla Sezione Giudicante.

Le norme di riferimento sono contenute nella Legge 31.12.2012, n. 247 e nel Regolamento CNF 21.2.2014, n. 2.


Elenco Lezioni

  • Garanzie difensive e attivita' dell'avvocato difensore nel procedimento disciplinare

Costo 50.00 € + IVA
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